Abbiamo preso in considerazione gli articoli ten e 26 della Costituzione, che introducono dei limiti all’operatività della procedura di estradizione. Le limitazioni non riguardano unicamente i reati di tipo politico. in presenza di un fondato timore che l’imputato o il condannato sia sottoposto a trattamenti disumani, come la tortura, https://paxtonbzsmw.bloggazzo.com/28946337/new-step-by-step-map-for-estradizione